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Art.
1
COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE E SEDE
E’
costituita in Asti l'Associazione di volontariato denominata
"AUTOAIUTO di ASTI" senza fini di lucro con sede
legale in Asti, attualmente in via Monti n. 32/34.
L'Associazione
è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge
sulle Associazioni di Volontariato.
Il
Comitato Direttivo può trasferire la sede sociale purché in
Asti, senza che ciò comporti variazione formale del presente
statuto.
La
durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà
essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con
la maggioranza prevista dall'art. 8
Art.
2
SCOPI
E FINALITA'
L'Associazione
ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge
come scopo di offrire servizio di sostegno e attività di
intervento e prevenzione alle famiglie di fatto o di diritto
in cui siano presenti bambini e/o persone colpite da handicap.
In
particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e
nell'intento di agire a favore di tutta la collettività,
l'Associazione si propone di:
-
Informare
le famiglie sui diritti dei portatori di handicap con
particolare attenzione all'inserimento scolastico e
lavorativo.
-
Offrire
consulenze alle famiglie sul tipo di scuola e sulle
strutture scolastiche presenti sul territorio di Asti e
provincia.
-
Informare
sui centri ospedalieri e di ricerca provinciali ed
extraprovinciali
-
Ideare
ed attuare progetti di recupero
-
Sviluppare
convenzioni con altre associazioni ed Enti che si occupino
di disabili e del loro inserimento nella società
-
Attuare
opere di sensibilizzazione presso i cittadini, la Pubblica
Amministrazione. gli Enti scolastici, ecc. attuando
particolari iniziative come corsi, seminari, congressi,
manifestazioni per favorire l'integrazione dei soggetti
colpiti da handicap nella società e in generale per
realizzare una migliore comprensione e simpatia umana nei
loro confronti e nei confronti delle loro famiglie.
Le
attività di cui al comma precedente sono svolte
dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni
fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non
può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali
diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere
rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per
l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti
stabiliti preventivamente dall'Assemblea dei soci.
Art.
3
RISORSE
ECONOMICHE
L'associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:
-
quote
associative
-
contributi
degli aderenti
-
contributi
privati
-
contributi
dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
-
donazioni
e lasciti testamentari
-
rimborsi
derivanti da convenzioni
-
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L'esercizio
finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio
e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato
Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea
dei soci entro il mese di febbraio.
Art.
4
MEMBRI
DELL'ASSOCIAZIONE
1)
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri
dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche
che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell'Associazione, in particolare i genitori, anche separati o
divorziati, nonché singoli che abbiano e non abbiano un
handicap in famiglia e che si impegnino a versare la quota
sociale.
Art
5
CRITERI
DI AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione
a socio, deliberata dal Comitato direttivo, é subordinata
alla presentazione di apposita domanda da parte
degli interessati.
Il
Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel
libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea
in seduta ordinaria.
Sull'eventuale
reiezione di domanda, sempre motivata si pronuncia anche
l'assemblea.
La
qualità di socio si perde:
-
per
recesso
-
per
mancato versamento della quota associativa per due anni
consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
-
per
comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
-
per
persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L'esclusione
dei soci é deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del
Comitato direttivo. In ogni caso prima di procedere
all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio
gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendone
facoltà di replica.
Il
recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma
scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere
dell'anno in corso.
Il
socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.
Art.
6
DOVERI
E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
I
soci sono obbligati:
-
ad
osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi,
-
a
mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione,
-
a
versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
I
soci hanno diritto:
-
a
partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
-
a
partecipare all'assemblea con diritto di voto,
-
ad
accedere alle cariche associative.
Art.
7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono
organi della Associazione:
-
l'Assemblea dei Soci,
-
il
Comitato Direttivo,
-
il
Presidente
-
il
Collegio dei Revisori
dei conti
-
il
comitato scientifico
Art.
8
L'ASSEMBLEA
L'assemblea
è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e
straordinaria.
Ogni
associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro
associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere
più di due deleghe.
L'assemblea
ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed
inoltre:
-
elegge
il Presidente, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori
-
approva il
bilancio relativamente ad ogni esercizio
-
approva
l'eventuale regolamento interno, le sue variazioni e le modifiche allo statuto.
-
delibera
l'entità della quota associativa annuale
-
delibera
l'esclusione degli associati
-
si
esprime sulla reiezione di domanda di ammissione di nuovi soci.
L'assemblea
ordinaria viene convocata dal Presidente del comitato
direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del
bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 1/3
(un terzo) dei membri del Comitato direttivo, o 1/10 (un
decimo) degli associati ne facciano richiesta scritta.
L'assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento
dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale
patrimonio residuo.
L'assemblea
ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal
Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal
Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del
Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono
essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi
almeno quindici giorni prima della data di riunione. In
difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze
cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e
l'intero Comitato Direttivo.
L'assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più
uno dei soci. In
seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso
giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati.
Le
deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano
approvate dalla maggioranza più uno dei soci in prima
convocazione, e dalla metà più uno dei presenti in seconda
convocazione.
L'assemblea
straordinaria è validamente costituita quando siano presenti
o rappresentati almeno i 3/4 dei soci e le deliberazioni sono
valide quando siano approvate dalla metà più uno degli
associati.
Per
lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4
degli associati.
Art.
9
IL
COMITATO DIRETTIVO
Il
Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non
inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'Assemblea dei soci.
Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto
costitutivo.
I
membri del Comitato direttivo rimangono in carica 2 anni e
sono rieleggibili. Possono fare parte del comitato
esclusivamente gli associati.
Nel
caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti
il Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato
direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo
tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere
dell'intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei
membri del Comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina
di un nuovo Comitato.
Il
Comitato nomina al suo interno un Vicepresidente e un
segretario. Al Comitato Direttivo spetta di:
-
curare
l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
-
predisporre
il bilancio
-
nominare
il Vicepresidente e il segretario- cassiere
-
deliberare
sulle domande di nuove adesioni
-
provvedere
agli affari di ordinaria amministrazione che non siano
spettanti all'assemblea dei soci.
Il
Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di
sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal
membro più anziano.
Il
Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni
qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo
ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti
ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la
presenza della maggioranza dei suoi membri ed
il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art.
10
IL
PRESIDENTE
Il
Presidente, nominato dall'assemblea, ha il compito di
presiedere la stessa nonché il Comitato direttivo e di dare
attuazione alle deliberazioni del Comitato direttivo e
dell'assemblea e in caso d'urgenza, ne assume i poteri
chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nell'adunanza immediatamente successiva.
Al
Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione
di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o
impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente,
nominato dal Comitato direttivo.
Art.11
GRATUITA'
DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Ogni
carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i
rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.
2.
Art.
12
INTRASMISSIBILITA'
DELLA QUOTA SOCIALE
La
quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non
rivalutabile.
Art.
13
DIVIETO
DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E'
fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che le destinazioni o la
distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art.
14
NORMA
FINALE
In
caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà
devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti con
finalità analoghe od a fini di pubblica utilità sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della
legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art.
15
RINVIO
Per
quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa
riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in
materia .
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