Associazione Bacheca Gruppi Autoaiuto Dislessia Riabilitazione Equestre  Contatti
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Statuto

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 

E’ costituita in Asti l'Associazione di volontariato denominata "AUTOAIUTO di ASTI" senza fini di lucro con sede legale in Asti, attualmente in via Monti n. 32/34.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge sulle Associazioni di Volontariato.

Il Comitato Direttivo può trasferire la sede sociale purché in Asti, senza che ciò comporti variazione formale del presente statuto.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 8 

Art. 2

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di offrire servizio di sostegno e attività di intervento e prevenzione alle famiglie di fatto o di diritto in cui siano presenti bambini e/o persone colpite da handicap.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

  1. Informare le famiglie sui diritti dei portatori di handicap con particolare attenzione all'inserimento scolastico e lavorativo.

  2. Offrire consulenze alle famiglie sul tipo di scuola e sulle strutture scolastiche presenti sul territorio di Asti e provincia.

  3. Informare sui centri ospedalieri e di ricerca provinciali ed extraprovinciali

  4. Ideare ed attuare progetti di recupero

  5. Sviluppare convenzioni con altre associazioni ed Enti che si occupino di disabili e del loro inserimento nella società

  6. Attuare opere di sensibilizzazione presso i cittadini, la Pubblica Amministrazione. gli Enti scolastici, ecc. attuando particolari iniziative come corsi, seminari, congressi, manifestazioni per favorire l'integrazione dei soggetti colpiti da handicap nella società e in generale per realizzare una migliore comprensione e simpatia umana nei loro confronti e nei confronti delle loro famiglie.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti preventivamente dall'Assemblea dei soci.

Art. 3

RISORSE ECONOMICHE 

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote associative

  2. contributi degli aderenti

  3. contributi privati

  4. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

  5. donazioni e lasciti testamentari

  6. rimborsi derivanti da convenzioni

  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

Art. 4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE 

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, in particolare i genitori, anche separati o divorziati, nonché singoli che abbiano e non abbiano un handicap in famiglia e che si impegnino a versare la quota sociale.

Art 5

CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, é subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata si pronuncia anche l'assemblea.

La qualità di socio si perde: 

  1. per recesso

  2. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito

  3. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione

  4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci é deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendone facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI 

I soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,

  2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione,

  3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,

  2. a partecipare all'assemblea con diritto di voto,

  3. ad accedere alle cariche associative.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione: 

  1. l'Assemblea dei Soci,

  2. il Comitato Direttivo,

  3. il Presidente

  4. il Collegio dei Revisori dei conti

  5. il comitato scientifico 

Art. 8

L'ASSEMBLEA   

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

  1. elegge il Presidente, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori

  2. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio

  3. approva l'eventuale regolamento interno, le sue variazioni e le modifiche allo statuto. 

  4. delibera l'entità della quota associativa annuale

  5. delibera l'esclusione degli associati

  6. si esprime sulla reiezione di domanda di ammissione di nuovi soci.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del comitato direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato direttivo, o 1/10 (un decimo) degli associati ne facciano richiesta scritta.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo. 

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza più uno dei soci in prima convocazione, e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione. 

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli associati.  

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 9

IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del comitato esclusivamente gli associati. 

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. 

Il Comitato nomina al suo interno un Vicepresidente e un segretario. Al Comitato Direttivo spetta di:

  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea

  2. predisporre il bilancio

  3. nominare il Vicepresidente e il segretario- cassiere

  4. deliberare sulle domande di nuove adesioni

  5. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.  

Art. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dall'assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Comitato direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni del Comitato direttivo e dell'assemblea e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Comitato direttivo.

Art.11

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12

INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE 

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

       

Art. 13

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposti dalla legge. 

Art. 14

NORMA FINALE  

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 15

RINVIO 

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia

.

 

       autoaiutoasti@altervista.org